Quali problemi deve affrontare la Convenzione europea

In passato dal 2001 sino al 2003 l’ Unione Europea si era dotata di un organo temporaneo che fu la Convenzione europea sul futuro dell’ Europa. Istituita con la dichiarazione del Consiglio europeo di Laeken (14-15 Dicembre 2001) fu guidata dal suo presidente Valéry Giscard d’Estaing ed ebbe il compito di trovare la soluzione ai problemi di natura istituzionale che non erano stati risolti dal Trattato di Nizza. Anche se la Costituzione dell’ Europa non è entrata in vigore perché non ratificata a causa del voto contrario della Francia e dei Paesi Bassi nel 2005, essa rappresenta un sicuro e valido esempio di democrazia sovranazionale per tutta l’ Unione europea.

L’ esperienza della Convenzione europea del (2001-2003) può essere ancora oggi il metro di paragone per sviluppare correttamente un processo costituente di cui l’ Unione europea oggi ha bisogno, basandoci sul suo significato e la sua attrazione per dare un segnale alla Comunità internazionale di volontà di sovranità che la Unione Europea deve rivendicare e costruire con nuove istituzioni democratiche e federali che ancora le mancano. Prima di tutto il testo che verrà approvato dalla Convenzione deve assumere la forma scritta e dovrà essere  organico che, secondo una dizione cara ai tedeschi, potrà essere definito quale legge fondamentale dell’ Unione europea. Questo insieme di norme deve assumere due attributi che devono essere esaminati. La legge fondamentale, per comune convenzione, è una legge che si pone a fondamento di tutta la Unione Europea che nel futuro sarà a sostegno di tutta la costruzione anche delle parti che ancora non sono delineate. Per questo dovrà possedere delle norme che la dotino di quella rigidità che permetterà di essere modificata e innovata solo in base a delle precise procedure con il raggiungimento di maggioranze qualificate. Inoltre la introduzione della dichiarazione dei diritti individuali soggettivi, unita a quelli collettivi farà entrate tutti questi come fondamento nella legge fondamentale. Il tutto deve essere collegato al giudizio di costituzionalità delle leggi, degli atti amministrativi e delle sentenze, attraverso il giudizio e le sentenze della Corte Europea di Giustizia a cui dovranno essere attribuiti questi nuovi poteri giudiziari in ampliamento di quelli già istituiti.

Il secondo aspetto è che la Convenzione europea dovrà affrontate il rapporto con il diritto internazionale nel cui contesto si colloca oggi la Unione Europea. Questa infatti presenta oggi una doppia qualifica di Organizzazione internazionale, da un lato e dall’ altra, in alcune sue parti (moneta europea – l’ euro, mercato unico, concorrenza, commercio internazionale) di  quasi Stato federale. Il mandato deve essere chiaro l’ Unione europea deve essere sovrana, democratica e federale.

La legge fondamentale avrà la forma del trattato internazionale ma dovrà essere preceduta dal un accordo tra gli Stati membri chene stabiliscano, con la convocazione della Convenzione, le regole della sua ratifica e della sua entrata in vigore. Prima di tutto la ratifica dovrà essere effettuata secondo le regole costituzionali del singolo Stato membro e dovrà essere fissato il principio che la sua entrata in vigore sarà delimitata agli Stati membri che l’ avranno ratificata, con indicazione del tempo della sua entrata in vigore dopo la ratifica ad esempio 30 giorni. La sua entrata in vigore dovrà assere accompagnata da delle norme transitorie che permetteranno agli Stati che non l’ avranno ratificata di essere mantenuti nelle condizioni giuridiche preesistenti. In questo modo si potrà far convivere un avanzamento istituzionale con quello preesistente senza che si producano rotture del quadro istituzionale della Unione Europea. Rimane un fatto che deve essere considerato. Dato il numero degli Stati che partecipano alla Convenzione, membri della Unione europea, deve essere stabilito che il trattato, per tutta la Unione Europea, contenente la legge fondamentale entrerà il vigore al momento in cui la maggioranza degli Stati l’ avranno ratificata. In questo modo anche se qualche Stato dei ventisette non la ratificherà, questo voto contrario non distruggerà tutto il processo come avvenne in passato.

Un problema rilevante per la Convenzione è la composizione dalle rappresentanze. Nella precedente Convenzione le rappresentanze si delineavano secondo il singolo Stato membro, del singolo Stato candidato, del Parlamento europeo, della Commissione europea, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e il Mediatore europeo.Oggi dobbiamo tener presente che bisogna prima di tutto riflettere sulla necessaria riorganizzazione dei poteri fondamentali della Unione Europea.

Dopo la caduta della richiesta di convocazione di una assemblea Costituente europea formulata al Congresso dell’ Aia (7-11 Maggio 1948) fu sostituita dal Trattato di Londra che istituiva il Consiglio d’ Europa e fu organizzata e lo è tuttora sulla prevalenza degli  Stati sulla Organizzazione internazionale. La rappresentanza non è subordinata al voto popolare dei vari Stati aderenti. Per questo la sua organizzazione fa prevalere il principio della subordinazione degli organi del Consiglio d’ Europa agli Stati membri.

Il secondo tentativo fu quello della Assemblea ad hoc a cui fu affidato il compito di redigere lo Statuto della Comunità politica europea, consegnato ai rappresentanti dei sei governi della CECA il 10 Marzo 1953. Si trattò di una Assemblea costituente che aveva portato a termine la redazione di una legge fondamentale per l’ Europa di allora. Anche se il suo frutto cadde con il voto contrario della Francia del 1955, molte delle idee in esso contenute furono la base per la ulteriore costruzione delle Comunità europee (CECA, CEE, EURATOM) e poi della attuale Unione Europea.

Una delle linee fondamentali che è riscontrabile in tutti questi tentativi è la prevalenza degli Stati membri sulle istanze democratiche che rappresentano il popolo. Infatti anche nella attuale Unione Europea, nonostante da realizzazione delle quattro libertà fondamentali (libera circolazione dei beni e servizi, dei capitali, dei brevetti e delle persone) e la istituzione della procedura concertata di bilancio, proprio nella proposizione delle proposte iniziali dei vari capitoli di spesa, il Parlamento europeo ne è escluso perché, questa fase preliminare, é rimasta di competenza esclusiva del Consiglio europeo della Unione Europea, al quale spettano le proposte, le decisioni sui fondi e sui conferimenti. Solo dopo la proposta di bilancio passa al Parlamento europeo che può solo opporsi chiedendo ulteriori modifiche. Questo oltre ad impedire una rapida presa di decisioni per necessità immediate o casi gravi,  calamitosi, pandemie o la guerre, non crea una effettiva parità fra i due organi che sono deputati alla formazione delle leggi europee: Parlamento europeo e Consiglio dell’ Unione Europea. Questa riforma è il fondamento per la introduzione del principio federalista nella legge fondamentale e da questo dipende la formazione della volontà legislativa su base democratica dell’ Unione.

Ne consegue che il Consiglio della Unione Europea deve essere riformato su base democratica. La sua composizione deve essere paritaria fra Stati piccoli e Stati grandi con due rappresentanti per Stato liberamente eletti su base della circoscrizione elettorale nazionale, mentre il Parlamento europeo deve assumere come base la circoscrizione elettorale continentale superando le attuali circoscrizioni nazionali. Il Consiglio europeo deve diventare il Senato degli Stati. La loro elezione deve essere a suffragio universale nel singolo Stato e al Consiglio riformato deve esse stabilito che delibererà a maggioranza con la scomparsa del diritto di veto e del principio della unanimità.

Rimane ancora un problema quello del bilanciamento delle rappresentanze dei Comitati e delle agenzie che nella Unione Europea sono oggi molto sviluppate (Comitato delle Regioni, Comitato economico e sociale, Agenzia del farmaco (ECDC), Banca centrale europea ecc.) Queste devono essere rappresentate con potere di voto nella Convenzione e deve essere stabilito che come la rappresentanza del Parlamento europeo deve essere paritaria con quella degli Stati membri allo stesso modo deve essere paritaria per quello che sono le rappresentanze delle agenzie e dei comitati europei prese nel loro complesso. Si deve poi aggiungere la rappresentanza degli Stati esterni alla unione europea che siano messi nella condizione di associati o candidati alla partecipazione alla unione. Ad essi può essere data la rappresentanza senza voto, ma deve essere garantito che lo stesso possa ratificare il trattato una volta siglato dagli Stati membri. Questa ratifica effettuata da questi Stati li renderà membri effettivi della Unione europea riformata.

L’ ostacolo che oggi si presenta di fronte al popolo europeo è quello della convocazione della Convenzione europea. Come chiesto dal Movimento federalista europeo e dal Movimento Europeo Internazionale la volontà si esprime attraverso una firma elettronica espressa sulla petizione europea promossa da questi movimenti. La stessa è diretta a smuovere il Consiglio europeo perché definisca il quadro dei problemi espressi e convochi la Convenzione conferendole il mandato costituente. Egualmente deve essere rivolto un invito agli altri stati europei che sono ancora esterni alla Unione perché inviino i loro rappresentanti alla convezione. Rispetto alla Russia il fatto dovrebbe essere rilevante. Di fronte ad una aggressione indiretta, la guerra infatti contro l’ Ucraina è un attacco alle nostre istituzioni comuni come è un attacco alle nostre economie nazionali e alle nostre libertà portato avanti dalla Russia , la convocazione suonerà come la volontà della stessa Unione di raggiungere una efficienza che sono uno stato federale funzionante può realizzare e quindi essere in grado di rispondere a livello della Comunità internazionale con un progetto di unificazione politica contro qualsivoglia tentativo di disgregazione e dare così al mondo la prova che la unificazione politica di più Stati può essere realizzata in modo democratico e pacifico.